Circolare 223

Sicurezza sul Lavoro – Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche

Sicurezza sul Lavoro - Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche

Al personale docente e ATA

Al DSGA

Al sito web

 

Oggetto: Sicurezza sul Lavoro – Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche

 

L’art. 15, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” recita: “Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità fisica o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. Tra le attività lavorative soggette a tale divieto si include:

“attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado”

Per i lavoratori adibiti a queste attività vi è il divieto di assunzione di bevande alcoliche, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2.582,28). Soggetto colto in stato di ebbrezza.

Per l’ipotesi che un soggetto venga colto in stato di ebbrezza, l’art. 15 della L. n. 125/2001, al comma 2, prevede che: “Per le finalità del presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente … ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.”

È appena il caso di rilevare che le modalità di procedura dei controlli sono di stretta competenza del medico stesso che li esegue in conformità a quanto disposto dall’art. 15 sopra citato.

Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore

Il rifiuto ingiustificato, da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, di sottoporsi al controllo sanitario, può integrare la violazione dell’art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08 e, di conseguenza, può risultare applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza dall’art. 93 dello stesso decreto. Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non destinatario del divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2086, 2104 e 2106 c.c., ai fini dell’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 della L. n. 300/1970, che dispone in merito al relativo procedimento.

 

 

Roma, 26 gennaio 2026

 

 Il Dirigente scolastico

                                                                                         Prof. Carlo Scognamiglio

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