Al personale docente e ATA
Al DSGA
Al sito Web
Oggetto: Disposizioni su assenze e permessi brevi
Con la presente circolare si allegano le disposizioni relative alla disciplina delle assenze e dei permessi brevi.
Il DSGA, il personale amministrativo e i Collaboratori del DS sono tenuti a vigilare sul rispetto delle suddette disposizioni.
- ASSENZE DEL PERSONALE
Qualsiasi sia la tipologia, l’assenza va comunicata tempestivamente tramite piattaforma in uso in modo da permettere alla scuola di provvedere alla sostituzione e garantire all’utenza l’espletamento del servizio.
- A) ASSENZA PER MALATTIA
La comunicazione dell’assenza per malattia o della proroga di un evento già in corso deve essere effettuata, da parte di tutto il personale, in modo tempestivo e comunque entro le ore 8.00 del giorno di assenza, a prescindere dal turno di servizio. Il personale deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza e comunicare il numero di protocollo del certificato medico appena disponibile. Le assenze del personale della scuola devono essere giustificate tramite certificato medico in formato telematico, inviato direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. I certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento (es. autocertificazione). Eventuali irregolarità della certificazione dovranno essere tempestivamente regolarizzate secondo la normativa vigente. Si fa presente che se il dipendente presta servizio in più scuole è tenuto a comunicare l’assenza per malattia anche alle altre scuole. Il personale, in caso di richiesta con documentazione incompleta è tenuto a regolarizzarla rivolgendosi all’ufficio personale lo stesso giorno in cui rientra in servizio.
- B) ASSENZA PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE, PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
In caso di improrogabile e comprovata necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici in orario di servizio, il dipendente può ricorrere a: permessi brevi soggetti a recupero; permessi per motivi personali documentati anche attraverso autocertificazione; assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica; ferie.
Per il solo personale ATA: permessi nel limite delle 18 ore annue per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Tali permessi possono essere frazionati e se ne può fruire anche per un tempo inferiore all’ora. Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente o del medico competente che redige il certificato o la prescrizione.
Quanto alla modalità di certificazione di tali assenze, il comma 5 ter dell’art. 55 septies del D.Lgs.vo 165/2001, stabilisce che: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”. L’eventuale imputazione a malattia di ulteriori periodi connessi alla prestazione resta subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente.
La richiesta di assenza per visita specialistica va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità per cui la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. Si ribadisce che tale opzione può essere accettata solo in casi di comprovata urgenza e necessità, e come tale deve essere documentata.
- C) ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI (art. 15, comma 2, CCNL 29 novembre 2007 per il personale docente; art. 67 CCNL 18 gennaio 2024 per il personale ATA)
I permessi retribuiti – per motivi personali, familiari o per motivi di studio– vanno usufruiti a domanda da produrre in congruo anticipo e potranno essere fruiti solo successivamente all’autorizzazione del Dirigente e, per il personale ATA, del Dirigente e del DSGA. I suddetti permessi devono essere documentati, anche mediante autocertificazione, da allegare alla richiesta, come previsto dal CCNL vigente. Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito con almeno tre giorni d’anticipo; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s’intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità e deve essere anch’essa adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione , come previsto dalla norma contrattuale e secondo quanto indicato ai punti precedenti. Qualora il dipendente necessiti di fruire di un giorno di permesso retribuito nella stessa giornata, le modalità di comunicazione sono le stesse con le quali si comunica l’assenza per malattia, ovvero: entro le ore 8:00, a prescindere dal turno di servizio. Si sottolinea l’obbligo del dipendente di dichiarare la motivazione della richiesta, in mancanza della quale, la stessa sarà rigettata.
Dal disposto dell’art. 67, comma 1, del CCNL 18/01/2024 – secondo cui “il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione”, emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso. Pertanto, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.
In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Si osserva tuttavia che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
- D) ASSENZA PER BENEFICI Legge 104/1992
Come già segnalato dallo scrivente, la Circ.13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010, ultimo comma, art. 7, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, recita: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”. Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi ovvero, in alternativa, a comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo, ferma restando la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata programmata in precedenza per la fruizione del permesso per garantire un’adeguata assistenza al disabile. Si ricorda, con l’occasione, il contenuto dell’art.15, co.6, del CCNL 2006/09, in base al quale i permessi di cui all’art.33 della ex L.104/92 devono essere fruiti dai docenti possibilmente in giornate non ricorrenti. La normativa prescrive che gli stessi vadano “concordati” con il dirigente, per agevolare la riorganizzazione del servizio, con congruo anticipo: ciò implica che è necessario contemperare le esigenze della scuola e i diritti degli studenti con il diritto a fruire di detti benefici, evitando disservizi, discontinuità, disorientamento negli studenti. Premesso che vanno salvaguardate tutte quelle situazioni di urgenza che possono determinarsi anche all’ultimo momento (inizio della mattinata di lavoro) e che possiamo definire come le eccezioni. È evidente che l’eccezione non può essere la regola e che queste situazioni improrogabili, che necessitano di una esigenza immediata, devono essere documentate.
Si ricorda che in caso di fruizione dei permessi 104 per assistere un familiare disabile residente a oltre 150 km di distanza, il lavoratore deve obbligatoriamente presentare idonea documentazione che provi l’effettivo raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito (titoli di viaggio, pedaggi autostradali, et similia).
- E) FRUIZIONE ORARIA DEI PERMESSI (per il solo personale ATA)
L’art. 68 del CCNL 18 gennaio 2024, per il solo personale ATA, prevede che: I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
- F) ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI
I congedi parentali sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 151/2001, come disciplinate dall’art. 34 del CCNL 18 gennaio 2024. Anche per i congedi parentali vale lo stesso sistema di comunicazione indicato per le assenze illustrate in precedenza, qualora si tratti di congedi per malattia del figlio ai sensi dell’art. 47 del D.L.vo n. 151/2001. Per fruire dei congedi di cui al punto precedente, il dipendente deve presentare il certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Se trattasi di congedi parentali ai sensi del comma 1 dell’art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, si rammenta che la domanda va inoltrata, di norma, cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavoro; solo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali è consentito inoltrare la domanda, secondo quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 18 gennaio 2024, entro le quarantotto ore antecedenti l’inizio del periodo di congedo.
- G) ASSENZA PER FERIE
Le ferie debbono essere richieste da tutto il personale, docente ed ATA, al Dirigente scolastico che ne autorizza la fruizione valutate le esigenze di funzionamento dell’istituzione scolastica e ne motiva per iscritto l’eventuale diniego. La richiesta deve essere prodotta almeno 5 giorni prima. Per quanto concerne il personale docente è previsto che usufruisca di n. 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, purché sia possibile sostituire il docente con altro in servizio nella stessa sede e non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l’istituzione scolastica, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Resta ferma, per il personale docente a tempo indeterminato, la possibilità di utilizzare tali sei giorni per motivi personali o familiari ai sensi dell’art. 15, comma 2, del CCNL 29 novembre 2007. Per il personale ATA, la fruizione delle ferie durante l’attività didattica è subordinata alle esigenze di servizio e deve essere compatibile con esse; la richiesta, prima di essere inoltrata al Dirigente scolastico, deve essere preventivamente sottoposta al DSGA per la verifica delle esigenze di servizio.
- H) ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI
La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione degli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a tutti i docenti, deve essere giustificata da una delle cause previste dalla normativa e dal CCNL (visita specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali) da documentare in maniera circostanziata. Al fine di consentire allo scrivente la valutazione del caso, l’eventuale richiesta di assenza/esonero dall’attività collegiale deve essere presentata, ove possibile, entro le ore 12.00 del giorno in cui è previsto l’impegno.
- Permessi brevi
PERSONALE DOCENTE
Il permesso breve spetta a tutti i docenti, sia che essi siano con contratto a tempo determinato, indeterminato, con orario intero o in stato di part time, o impiegati su spezzone orario. Il numero di ore di permesso breve è commisurato al numero di ore settimanali d’insegnamento; questo significa che un docente della scuola secondaria di secondo grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico; per il personale docente si possono concedere fino ad un massimo di due ore in una giornata scolastica. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, la cui determinazione è in capo alla scuola, e non al dipendente. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l’insegnante dovrebbe essere in servizio, con altri docenti della scuola.
I permessi brevi dovranno essere preventivamente richiesti (almeno 3 gg prima) compilando il rispettivo modulo (DOCENTI/ATA), da richiedere alla segreteria del personale, avvisando l’ufficio di vicepresidenza e comunicandolo (anche via e-mail), all’indirizzo di posta elettronica dell’istituzione scolastica. I casi di estrema urgenza devono comunque essere sottoposti all’attenzione del dirigente scolastico.
PERSONALE ATA
Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero e, nel caso di orario giornaliero di sei ore, corrisponde a 3 ore. La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio.
Il personale ATA, dovrà presentare la richiesta alla DSGA, e i recuperi saranno gestiti dal personale di segreteria. Per poter fruire del permesso breve bisogna preventivamente rispettare la suddetta modalità di richiesta e acquisire il visto di approvazione del Dirigente Scolastico (per il personale Docente) e del DSGA e del Dirigente scolastico (per il personale ATA), senza il predetto visto autorizzativo il permesso non può essere fruito, fatti salvi i casi di comprovata urgenza o forza maggiore.
Roma, 07/09/2026
Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Scognamiglio
DS Prof. Carlo Scognamiglio
Dirigente Scolastico