Aula degli studenti
Art. 1 - Un’aula dell’Istituto è riservata agli studenti per le loro attività compatibilmente con gli orari di apertura della scuola.
In essa gli studenti possono riunirsi, discutere e produrre materiale vario nel rispetto delle norme già stabilite.
Art. 2 - Sono responsabili di tale spazio i quattro rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto. Essi debbono essere, tra gli studenti, gli unici possessori delle chiavi d’accesso e garanti dell’uso democratico di tale struttura.
Art. 3 - Per le Assemblee d’Istituto o per altre iniziative che richiedano l’uso di locali atti a contenere un numero ampio di persone o a ospitare attività che comportino l’uso di strumentazioni per cui l’aula di cui all’art. 1 non è idonea, saranno utilizzate l’Aula Magna o altri spazi della scuola disponibili previo accordo con la Presidenza.
Biblioteca
Art. 1 - La Biblioteca – intitolata al prof. Gioacchino Gesmundo – è parte integrante dell’attività didattica per il prestito, lo studio e la consultazione del materiale cartaceo ed informatico in essa contenuto: l’ accesso deve essere perciò garantito a tutte le componenti della scuola. Per favorire una regolare fruizione del servizio, all’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d’Istituto, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, stabiliranno tempi e modalità di accesso alla biblioteca medesima.
Art. 2 - L’apertura della biblioteca sarà organizzata secondo un orario il più ampio possibile garantendo, comunque, l’apertura a fine mattinata ed almeno per un pomeriggio a settimana.
Art. 3 - Gli acquisti di materiale librario e di documentazione avvengono su indicazione delle diverse componenti scolastiche e sono deliberati dal Consiglio d’Istituto.
Art. 4 - I tempi e le modalità del prestito verranno indicati nel Regolamento della biblioteca redatto dai responsabili della stessa.
Laboratori
Art. 1 - I responsabili dell’uso e della salvaguardia del materiale didattico-scientifico sono i tecnici di laboratorio ed i docenti delegati dal Collegio e formalmente nominati dal Dirigente scolastico.
Art. 2 - La fruizione dei laboratori e delle aule multimediali è parte integrante dell’ attività didattica e deve essere garantita a tutti gli studenti.
Art. 3 - Chi usa i laboratori è responsabile di eventuali danni arrecati alle macchine, agli arredi e al software. Tutti i docenti fruitori hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente ai responsabili dei laboratori i danni rilevati.
Art.4 - I docenti responsabili dei laboratori coordinano le richieste di acquisto del materiale necessario per il loro funzionamento.
Art. 5 - Possono accedere al laboratorio di Informatica:
a) tutti i docenti che hanno necessità di lavorare con i computer;
b) gli alunni accompagnati dai docenti della classe o con specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico, su richiesta dell’insegnante;
c) altre persone, anche estranee alla scuola, per corsi di informatica, se autorizzati e con la presenza del responsabile del laboratorio.
Art. 6 - I docenti ed i responsabili dei corsi devono apporre la firma sull’apposito registro delle presenze indicando l’ora di entrata e l’ora di uscita.
Palestre ed impianti sportivi
Art. 1 - Le palestre e le altre attrezzature sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di Educazione fisica, per le esercitazioni inerenti al Gruppo sportivo della scuola e per i progetti previsti dal POF. Il Consiglio d’Istituto può concedere l’assenso all’uso delle palestre per altre attività e coloro che ne usufruiranno si faranno carico degli eventuali danneggiamenti alle strutture e agli attrezzi.
Art. 2 - Le attrezzature sportive in possesso dell’Istituto devono essere salvaguardate dal deterioramento e da eventuali danni causati dall’incuria e da un uso improprio. Gli insegnanti di Educazione fisica in servizio nell’Istituto sono responsabili della conservazione delle attrezzature e del materiale ad essi individualmente assegnato.
Art. 3 - Eventuali danni alle attrezzature dovranno essere prontamente segnalati al Dirigente scolastico o ad un eventuale Coordinatore delle attività fisiche e sportive. Per quel che riguarda il decoro dei locali adibiti alle attività sportive vale quanto detto al titolo V del presente Regolamento.
Art. 4 - Nel corso delle lezioni ciascun docente è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del materiale utilizzato.
Art. 5 - Per la pratica dell’attività sportiva gli studenti dovranno essere provvisti di abbigliamento idoneo.
Art. 6 - Eventuali danneggiamenti degli attrezzi e degli oggetti debbono essere addebitati al singolo, qualora sia individuato come responsabile, oppure all’intera classe presente a quell’ora, nel caso non si riesca a rilevare responsabilità individuali.